Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 febbraio 2023 ed entrato in vigore il giorno successivo, il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 ha lo scopo di introdurre urgenti disposizioni per l’attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del PNC (Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Inserendosi nell’articolato quadro normativo dei “decreti semplificazioni”, il DL 13/2023, convertito con la Legge 21 aprile 2023 n. 41 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in pari data ed entrata in vigore il giorno successivo), prevede importanti novità anche per le rinnovabili; di seguito, una breve sintesi di quelle che maggiormente hanno suscitato l’interesse degli operatori del settore, con particolare focus sul fotovoltaico (“FV”).
Semplificazioni in materia installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
1) Aree idonee e riduzione fasce di rispetto
Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal DL 13/2023, sono considerate aree idonee ai fini della realizzazione di impianti FV quelle che non ricadono nelle fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici, laddove il precedente perimetro della fascia di rispetto (ovvero la distanza minima dall’area tutelata) viene ridotta per gli impianti FV a 500 metri (contro il precedente 1 km). Inoltre, sono ricompresi nel novero delle aree idonee anche i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino, salvo eccezioni, una variazione dell’area occupata superiore al 20%.
2) Limitazioni al potere di intervento del MIC e aree contermini
Con il DL 13/2023 viene abrogato il comma 2 dell’art. 30 del Dl 77/2021 (come convertito dalla Legge 108/2021), che prevedeva il parere obbligatorio, ma non vincolante, del MIC in caso di autorizzazione di impianti contermini ad aree sottoposte a tutela paesaggistica. Inoltre, è stabilito che, se il progetto ricade in aree sottoposte a tutela, il MIC partecipa al procedimento autorizzatorio unico solo nel caso di progetti non sottoposti a VIA. Abrogata, altresì, ogni disposizione in materia di aree contermini ai sensi delle Linee Guida nazionali sull’autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili che sia incompatibile con le nuove disposizioni.
3) Semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti FV a terra
Sono liberamente installabili gli impianti FV su terra e relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, in quanto considerati interventi di manutenzione ordinaria, fatte salve le valutazioni ambientali, ove previste. Se l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessaria apposita segnalazione alla competente Soprintendenza che entro 30 giorni può bloccare l’attività e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi in caso di carenza dei requisiti e presupposti di legge.
4) Le novità sul procedimento di AU per impianti a fonti rinnovabili
In virtù della modifica apportata dal DL 13/20223 all’art. 12, comma 4, D.Lgs. 387/2003, l’autorizzazione unica comprenderà i provvedimenti di valutazione ambientale rilasciati all’esito di un procedimento unico il cui termine massimo è stabilito in 90 giorni in caso di progetti che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali, o 60 giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale. È previsto, inoltre, che per i procedimenti di VIA in corso alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, il procedimento unico in esame potrà essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di VIA.
5) Esenzione VIA impianti FV
Ai sensi del nuovo Dl 13/2023, come modificato in sede di conversione, sino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali, in particolare: i progetti di impianti FV con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ex art. 20 D.Lgs. 199/2021, nonché i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti FV già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, purché gli stessi ricadano in aree contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.
Procedure semplificate per: rinnovabili – impianti di accumulo energetico – agrivoltaico (art. 49)
1) Pubblicazione PAS
Una delle principali novità introdotte dal DL 13/2023 consiste nell’introduzione del comma 7-bis all’art. 6, D.Lgs. 28/2011 (concernente la procedura abilitativa semplificata), stante il quale decorsi i 30 giorni dall’invio della dichiarazione di cui all’art. 6, D.Lgs. 28/2011 entro i quali il Comune può bloccare l’intervento, il proponente trasmette alla Regione – che vi provvede entro i successivi 10 giorni – la copia della dichiarazione per la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale (BUR). I termini di impugnazione decorreranno dal giorno della pubblicazione.
2) Impianti di accumulo elettrochimico e impianti rinnovabili
Ai sensi del nuovo Dl 13/2023 la realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico è autorizzata ai sensi della PAS se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato, ma non ancora in esercizio.
3) Semplificazioni per agrivoltaico
Con la modifica dell’art. 11, DL 17/2022 (come convertito dalla Legge 34/2022), viene stabilito che gli impianti FV ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 – previa definizione delle aree idonee ex art. 20 D.Lgs. 199/2021 – e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati da imprenditori agricoli (o da società a partecipazione congiunta), qualora: a) i pannelli solari siano posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili e b) le modalità realizzative prevedano una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio. L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo, a qualsiasi titolo purché oneroso.
Verifica preventiva dell’interesse archeologico
Il DL 23/13 abroga la previsione che imponeva la verifica preventiva dell’interesse archeologico come condizione di procedibilità della VIA (lett. g-ter all’art. 23, comma 1, D.Lgs. 152/2006).
In merito a un’informazione contenuta nell’articolo del numero precedente (n. 9 del gennaio 2023) dal titolo “Le misure sugli extra profitti tra politiche europee e verifica di legittimità da parte dei giudici amministrativi” (pagg. 30 – 31), si precisa quanto segue: “Con ordinanze cautelari assunte in data 18 gennaio e 22 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia delle sentenze rese sui casi-pilota dal TAR Lombardia”
a cura di Tiziana Manenti – Watson Farley & Williams – www.wfw.com
Tratto dalla rivista Green Company Magazine (volume 10) – vedi anche tutti i numeri della rivista