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Diritto di superficie ed agrivoltaico

a cura di Alfredo Guacci Esposito e Marianna Telesca – Watson Farley & Williams

Le implicazioni derivanti dalle modifiche al regime fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2024

Allo scopo di uniformare il trattamento fiscale dei diritti reali di godimento, la Legge. n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), ai sensi dell’art. 1, co. 92, ha introdotto alcune modifiche sostanziali. In particolare, risulta mitigata l’equiparazione tra cessioni e atti di costituzione di diritti reali di godimento (di cui all’art. 9, comma 5 del TUIR) e viene regolata la tassazione dei relativi corrispettivi in capo al soggetto concedente.

Con riferimento agli atti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2024 – le disposizioni della Legge di Bilancio 2024 risultano applicabili anche ai contratti definitivi stipulati in adempimento di contratti preliminari conclusi in data anteriore al 1 gennaio 2024 –, cambia infatti il trattamento fiscale relativo ai compensi corrisposti a persone fisiche (non in regime di impresa) per la costituzione dei diritti di superficie.

Tali importi, ricondotti alla categoria dei redditi diversi (di cui all’art. 67, comma 1, lettera h) del TUIR), risultano ora soggetti ad IRPEF secondo gli ordinari criteri progressivi (in particolare, l’importo rilevante ai fini IREPF risulta pari alla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione di tale reddito).

Non possono dunque essere ignorate le implicazioni di tali novità per un settore rilevante nell’ambito delle energie rinnovabili come l’agrivoltaico, la cui peculiarità consiste nella combinazione di produzione agricola ed energetica in spazi comuni con duplice utilizzo del suolo. Infatti, le società interessate alla produzione di energie rinnovabili hanno finora fatto spesso ricorso alla costituzione di diritti di superficie su terreni agricoli (spesso con durata di 20/30 anni) quale schema contrattuale per la successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico. Questo perché, in tal modo, la società produttrice conserva la proprietà dell’impianto senza ottenere quella del suolo, che invece rimane in capo al proprietario agricolo.

Nell’affrontare le criticità negoziali derivanti dall’entrata in vigore di tali disposizioni, gli operatori del fotovoltaico e dell’agrivoltaico stanno quindi iniziando a valutare anche soluzioni alternative al diritto di superficie.

Tra queste, gli operatori del settore agrivoltaico sembrano guardare con interesse alla compravendita del terreno ove posseduto da almeno cinque anni, da contemperare tuttavia con gli interessi dei proprietari. In particolare, se da un lato la compravendita implica il contestuale trasferimento della proprietà (requisito necessario ai fini autorizzativi), dall’altro non consente di dilazionare il pagamento del prezzo.

Un’altra possibile soluzione è il ricorso al contratto di loca zione. Pur risultando uno strumento agile a livello contrattuale, questo comporta, tuttavia, l’applicazione di leggi speciali e numerosi vincoli relativi all’utilizzo e al trasferimento del terreno. Un’alternativa è rappresentata dal contratto di comodato, strumento altrettanto flessibile ma sicuramente meno tutelante nei confronti del comodatario.

Infine, l’usufrutto garantisce amplissimi diritti allo sviluppatore del progetto fotovoltaico. Questo schema contrattuale, pur rappresentando in astratto la soluzione più idonea qualora questi sia interessato anche alla coltivazione del fondo, alla luce delle novità fiscali introdotte risulta equiparato, ai fini impositivi, alla costituzione del diritto di superficie.

Risulta di tutta evidenza, dunque, che la scelta dello strumento contrattuale più idoneo andrà valutata a seconda della tipologia e delle esigenze dei soggetti coinvolti nell’opera zione. In tal senso, le novità sin qui commentate sembrano non aderire alla linea di sostegno allo sviluppo di energia da fonti rinnovabili tracciata anche con la messa a disposizione dei fondi PNRR per il sostegno agli investimenti nel settore.

È pertanto auspicabile un riadeguamento delle misure fiscali. Volendo fare un parallelismo con l’operatività del settore, allo stesso modo in cui l’agrivoltaico rappresenta una forma di combinazione tra fotovoltaico e agricoltura che, invece di generare una competizione tra la produzione energetica e agricola, crea una virtuosa sinergia da cui entrambe traggono beneficio, allo stesso modo il regime fiscale a questo applicabile dovrebbe ambire ad una strategia che sia vantaggiosa sia per l’erario ma anche per i proprietari agricoli.


Alfredo Guacci Esposito è Senior Associate nel dipartimento Tax di WFW. Specializzato in consulenza fiscale societaria, assiste clienti nazionali e internazionali principalmente in materia di IVA, imposte indirette, transfer pricing, piani di stock option, procedure di insolvenza e operazioni di ristrutturazione.

Marianna Telesca è una Associate nel dipartimento Tax di WFW. Si occupa di consulenza fiscale e societaria, assistendo clienti nazionali e internazionali in materia di imposte dirette e indirette e di riorganizzazioni societarie.


Tratto dalla rivista Green Company Magazine (volume 15) – vedi anche tutti i numeri della rivista