Il 16 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge del 15 maggio 2024, n. 63, intitolato “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” (il “DL Agricoltura”).
Il decreto ha introdotto misure per limitare l’installazione di impianti fotovoltaici su suolo agricolo, una situazione che suscita preoccupazione in noi di ACEPER e tra tutti gli operatori del settore delle energie rinnovabili, che da sempre ci impegniamo per lo sviluppo di un mondo più verde.
In questo articolo di Watson Farley & Williams vengono esaminate in dettaglio le nuove disposizioni.
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In data 15 maggio 2024, sulla Gazzetta Ufficiale n. 112, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”.
“Appare evidente come quanto disposto dall’art. 5 risulti poco chiaro e passibile di diverse interpretazioni.”
ART. 5 D.L. AGRICOLTURA
Tra le altre disposizioni, è quanto previsto dall’art. 5 a destare preoccupazione tra gli operatori del settore delle rinnovabili, introducendo impattanti disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo.
MODIFICHE AREE IDONEE
Nello specifico, l’art. 5 modifica l’art. 20 del Decreto Legislativo 199/2021 recante la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo l’inserimento di un nuovo comma (i.e. 1-bis). In particolare, il comma 1-bis prevede che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’art. 6-bis, lett. b), del Decreto Legislativo 28/2011, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente:
- nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata,
- nelle aree di cui alle lettere c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8 dell’art 20.
(cfr. comma 1, primo periodo, art. 5).
In merito alle disposizioni sopra richiamate, è bene chiarire che:
- l’art. 6-bis, lett. b), del Decreto Legislativo 28/2011: si riferisce all’applicabilità della Dichiarazione di inizio lavori asseverata, relativamente agli impianti fotovoltaici a terra, per interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50%;
- il comma 8 dell’art. 20 del DL 199/2021, individua le seguenti aree idonee ex lege per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (sintetizzate):
• a): i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, che non comportino una variazione dell’area occupata;
• c): le cave e miniere cessate;
• c-bis): i siti e gli impianti del gruppo Ferrovie e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
• c-bis.1): i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
• c-ter) n. 2): le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole entro 500 metri dagli stessi; e
• c-ter) n. 3): le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Stante quanto sopra, appare evidente come quanto disposto dall’art. 5 risulti poco chiaro e passibile di diverse interpretazioni. Non appare senz’altro chiaro il richiamo all’art. 6-bis, lett. b), il cui riferimento, secondo una lettura meno formale, dovrebbe considerarsi rilevante ai soli fini della qualifica di “impianti fotovoltaici a terra” con la conseguenza che, per tali tipologie di impianti, NON sarebbero più idonee le aree escluse dall’elenco sopra, ossia:
- le aree soggette a bonifica di cui al Codice dell’Ambiente (lett. b);
- le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c-ter n.1); e
- le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo Decreto Legislativo (lett. c-quater).
Su base interpretativa, potrebbero altresì considerarsi esclusi dalle restrizioni di cui all’art. 5 supra, gli impianti agrivoltaici in quanto tecnicamente non rientranti nella definizione di “impianti con moduli collocati a terra”.
Confidiamo che, in sede di conversione in legge del D.L. Agricoltura, la disposizione in esame venga chiarita, al fine di consentire agli operatori di orientarsi in un settore, quello delle rinnovabili, già caratterizzato da un dedalo normativo e regolamentare di disposizioni spesso ambigue e che prestano il fianco a diverse interpretazioni, spesso contrastanti.
IMPIANTI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA RESTRIZIONE
Sono esclusi dall’applicazione dal divieto di cui al primo periodo dell’art. 5 (supra):
“Il DL Agricoltura, in vigore dal 16 maggio 2024 in quanto Decreto Legge, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.”
- i progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile;
- i progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC); e
- i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
(cfr. comma 1, secondo periodo, art. 5)
IMPATTO SULLE PROCEDURE IN CORSO
Il comma 2 dell’art. 5 fa salve le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. In sostanza, dunque, i procedimenti in corso dovranno essere conclusi ai sensi della normativa precedente all’entrata in vigore del DL Agricoltura.
CONVERSIONE IN LEGGE
È doveroso sottolineare che il DL Agricoltura, in vigore dal 16 maggio 2024 in quanto Decreto Legge, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia sin dall’inizio. È possibile, inoltre, che in sede di conversione possa essere modificato e, pertanto, non può escludersi che le previsioni di cui all’articolo 5 finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo possano essere emendate.
Vedi qui l’articolo completo di Watson Farley & Williams del 17/05/2024