Relativamente all’agevolabilità dei beni ai fini della disciplina che regola l’iperammortamento e/o credito d’imposta, affinché un bene sia agevolabile deve risultare:
– che il bene sia strumentale per il soggetto che lo agevola. Nella circolare 4/E del 30/03/2017 è detto: “Il riferimento della norma ai beni “strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione”
– che il bene sia nuovo
– che il bene rientri tra quelli riportati nella classificazione fornita nell’allegato A e nell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
– che il bene sia interconnesso
– che il bene materiale rientri nella classificazione dell’allegato A tra i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”.
Soggetti ammissibili
La norma estende la possibilità di usufruire dell’agevolazione a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta; questo vuol dire che l’agevolazione può essere fruita anche da chi produce energia o da chi eroga servizi, a patto che il bene agevolabile rispetti tutti gli altri requisiti richiesti.
L’impianto di produzione di energia elettrica può rappresentare un investimento in beni materiali effettuato da:
• una impresa che ha come attività esercitata (rilevabile dalla visura per mezzo del codice ateco) esclusivamente la produzione e vendita di energia
• una impresa che ha come attività esercitata quella prevista dall’art. 2135 del c.c.: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (cioè le aziende agricole)
Società di scopo che producono e vendono esclusivamente energia elettrica
È evidente che se l’agevolazione è fruita da una azienda che produce e vende esclusivamente energia elettrica, l’impianto di produzione energia si configura indubbiamente come impianto di produzione. Come tale quando si va ad inquadrarlo tra i beni classificati nell’allegato A necessariamente ricade tra i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”. In particolare poi andando a valutare le sotto categorie l’impianto di produzione di energia, in particolare l’impianto fotovoltaico si può inquadrare in una delle categorie contemplate.
Per quanto riguarda la seconda parte della definizione, cioè il fatto che la realizzazione del prodotto avviene mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, nel caso specifico si sta parlando delle centrali fotovoltaiche il cui principio di funzionamento si basa sull’effetto fotovoltaico che consiste nella conversione in energia elettrica della luce solare mediante le celle fotovoltaiche. Una cella solare o cella fotovoltaica è un dispositivo elettrico/elettronico a stato solido (semiconduttore) che converte l’energia della luce solare incidente in elettricità tramite l’effetto fotovoltaico. Si tratta di una tipologia di cellula fotoelettrica, le cui caratteristiche elettriche, cioè corrente, tensione e resistenza, possono variare quando è esposta alla luce. La cella fotovoltaica rappresenta l’elemento costitutivo dei moduli fotovoltaici, anche noti come pannelli solari. Quindi l’impianto fotovoltaico non fa altro che produrre energia elettrica (prodotto) trasformando la materia prima che nel caso specifico è identificabile con l’energia solare.
Aziende agricole
Queste, come indicato dal Ministero nelle FAQ che seguono, per quanto concerne gli impianti ad energia rinnovabile, sono considerate alla stregua delle società di scopo
1) Nella FAQ 6.2 del MISE relativamente alla Legge Sabatini si dice che la stessa (che finanza vedi FAQ 6.3, investimenti funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa) è ammissibile solo per le società che svolgono attività di produzione di energia elettrica (35.11) o azienda agricole (vedi FAQ 6.22 anche se non hanno il 35.11); per le società diverse da queste, l’impianto deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta (vedere anche FAQ 6.11)
2) Nella FAQ 6.22 si recita: “la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuata da aziende agricole viene considerata attività connessa e quindi produttiva di reddito agrario in base al art. 2135 comma 3 del cod. civ. (vedere anche circolare 32/A e risoluzione 98/E)
3) Detto quanto sopra è inequivocabile che il MISE dice che il fotovoltaico è strumentale solo per società di scopo o per società agricole e che l’Agenzia delle Entrate ribadisce che per le aziende agricole è un bene strumentale all’attività svolta (fotovoltaico e biomasse).
A cura di – Studio Iniziativa – www.studioiniziativa.it
Tratto dalla rivista Green Company Magazine (volume 8) – vedi anche tutti i numeri della rivista