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LE VERIFICHE DEL GSE AGLI IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE

PER TUTTA LA DURATA DEGLI INCENTIVI, IL GESTORE È TITOLATO A EFFETTUARE ANALISI DI ACCERTAMENTO SULLE INSTALLAZIONI SOLARI RIGUARDANTI LA LICEITÀ DEI REQUISITI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE. LE DIFFORMITÀ SONO SPESSO PRESENTI E DIFFERISCONO DAL CONTO ENERGIA DI RIFERIMENTO. SU QUESTO TEMA, L’INGEGNERE CARMINE BATTIPAGLIA, SOCIO SPECIALISTICO DI ACEPER, APPROFONDISCE LE DINAMICHE DELLE VERIFICHE CONDOTTE DAL GSE SUGLI IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE

Il GSE effettua controlli ai sensi del Decreto legislativo 28/2011 e del Decreto ministeriale 31 gennaio 2014. Le attività di accertamento degli impianti riguardano la liceità dei requisiti e le caratteristiche tecniche degli impianti, che possono definirsi procedimenti di controllo solo in senso atecnico. Si rappresenta che ai fini temporali delle attività di verifica il GSE, secondo quanto stabilito dai decreti, può effettuare le verifiche sopra definite nell’intero arco temporale della permanenza delle tariffe incentivanti previste dalla lettera di avvio incentivo e può, per questo motivo, effettuare anche più verifiche nel corso dell’intero periodo di incentivazione.

Solo nel corso dell’anno 2021 il GSE ha avviato 4.701 procedimenti di verifica di cui 1.126 con sopralluogo e 3.575 mediante verifiche strumentali, per una potenza complessiva di verifica pari a 961 MW circa. Si pone in evidenza al lettore dei principali aspetti oggetto di contestazione da parte dei verbalizzanti in un processo di verifica, essi infatti possono essere di diversa natura proprio per la diversità di ogni Conto Energia.

II CONTO ENERGIA

Il Secondo Conto Energia è stato il primo ad avere particolari aspetti tecnici rispetto al I Conto Energia. Il fattore più importante di questo conto è la classificazione degli impianti posti su edificio: i termini che identificano gli impianti in integrato architettonicamente, parzialmente integrato e non integrato sono gli aspetti principali di contestazione in un procedimento di verifica.

Ulteriore elemento di rilevanza sono gli impianti classificati come pergole, pensiline e serre. Il decreto, difatti, prevede per queste costruzioni che i moduli debbano essere elementi costruttivi del sistema architettonico, ragione per cui la maggior parte delle violazioni sono riferite alla particolarità costruttiva. Il Secondo Conto energia inoltre definisce anche il concetto di balaustra per gli impianti posizionati su tetti piani su edificio: la caratteristica della balaustra perimetrale posta a contorno dell’area dove si sviluppa l’impianto pone delle particolarità tecniche da osservare e che rappresentano nella maggior parte dei procedimenti di verifica la principale causa di declasso dell’impianto fotovoltaico.

II CONTO ENERGIA – SALVA ALCOA

Il Secondo Conto energia “Salva Alcoa”, definito così per essere stato inserito nella Legge 129 dell’anno 2010 avente per titolo Legge Salva Alcoa, risulta essere quello con le maggiori violazioni durante un processo di verifica, tanto che il GSE lo definisce come uno dei prioritari da osservare. Vediamo perché: il Conto nasce a valle dell’incremento esponenziale degli impianti fotovoltaici da collegare con la rete elettrica nazionale entro il 31 dicembre del 2010, nella previsione di rientrare nel II Conto Energia.

Il legislatore per attenuare i ritardi di Enel Spa, impossibilitato alla connessione degli impianti per l’elevata richiesta, dispose che tutti gli impianti fotovoltaici terminati alla data del 31 dicembre 2010, mantenessero il godimento della tariffa del II Conto Energia anche se collegati entro il 30 giugno 2011 (già III Conto Energia). Spetta al Soggetto Responsabile l’onere della prova di aver terminato gli impianti entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010. Proprio per questa particolarità nei processi di verifica si raccolgono diverse tipologie di documentazioni e rilievi fotografici atte a dimostrare la ottemperanza al Decreto.

III CONTO ENERGIA

Pubblicato il 6 agosto 2010, è stato il Conto di riferimento della numerosità di impianti non collegati dal precedente Conto Energia. La particolarità di questo Conto Energia è che l’impianto entra in esercizio in coincidenza alla data della denuncia di officina elettrica. La maggior parte delle violazioni nel processo di verifica sono oggetto di questa particolarità. Il terzo Conto Energia differisce dal precedente anche per la eliminazione della definizione di impianto integrato, ponendo come tipologia installativa la denominazione di impianto su edificio in funzione della particolarità costruttiva della copertura.

IV CONTO ENERGIA

Il quarto Conto Energia entrato in vigore a valle del Decreto del 5 maggio 2011 è definito al pari del secondo conto per numerosità di impianti fotovoltaici. Il Decreto tende a definire al meglio il concetto degli impianti a terra, delle aree agricole, della contiguità degli impianti ponendo il vincolo di area contigua nel raggio di 2 km dall’impianto oggetto di verifica e nella titolarità del medesimo soggetto responsabile, dell’implementazione della tariffa con il premio europeo per l’utilizzo dei componenti primari (moduli ed inverter) costruiti in un paese all’interno della Comunità Europea. Il testo del decreto prevede inoltre che per gli impianti entrati in esercizio alla data del 29 marzo 2012 i componenti primari (moduli e convertitori) siano dotati di garanzia da parte del produttore. Inoltre a decorrere dalla data del 1° dicembre 2012 i moduli fotovoltaici devono essere stati iscritti da parte del Produttore all’interno di un consorzio per la raccolta e la gestione del fine vita degli stessi.

Il testo del decreto, avendo previsto una estensione maggiore delle varie tipologie costruttive degli impianti, soprattutto per gli impianti in aree agricole o costruiti su ex cave dismesse, ha prodotto nel tempo una quantità notevole di impianti ai quali durante i procedimenti di verifica sono state rappresentate violazioni che rappresentavano proprio la mancata liceità per anti frazionamento del terreno agricolo. Altre violazioni riguardano l’uso massivo dell’area definita agricola, violazioni per contiguità di uno o più impianti posti su terreno oppure su edificio avente la medesima superficie e nella titolarità del medesimo Soggetto Responsabile. Gli impianti che costituiscono serre agricole hanno riscontrato nel tempo la maggior parte delle violazioni relative alla mancata liceità del concetto di serra, ponendo come unico elemento di reddito i proventi della generazione di energia da fonte solare.

V CONTO ENERGIA

L’ultimo Conto Energia ha ricalcato nella stragrande maggioranza le varie tipologie costruttive dei precedenti con una contribuzione dell’incentivo molto più moderata, sicuramente è stato il conto energia meno conveniente per via dei costi delle materie prime sul mercato ancora troppo elevati. La particolarità del conto energia sono le classificazioni delle certificazioni a cui i produttori di moduli fotovoltaici dovevano ottemperare, oltre alle certificazioni previste negli altri decreti quali CEI EN 61215 per moduli in policristallino, vanno aggiunte le ISO9001, OHSAS 18001, Certificazione di Factory Inspection per la identificazione del prodotto all’interno della comunità europea. L’aspetto di verifica degli impianti che ricadono nel quinto conto energia pone il GSE alla decisione di decadenza dell’impianto qualora sussistano i requisiti per la mancata liceità al testo del Decreto, di fatto gli altri conti potevano in un certo qual modo mettere in condizioni al decisore di slittare la tariffa da un conto più remunerativo all’altro, cosa non più possibile nel V conto energia. Pertanto la maggior parte degli impianti con violazioni rilevanti, vengono diniegate e adottata la decurtazione che la Legge prevede in questi casi.

A cura di ACEPER


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Vedi qui l’articolo completo di ACEPER pag. 46

Fonte: Solare B2B – Gennaio 2025