Nelle ultime settimane il meccanismo di riduzione degli extra-profitti di cui all’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 sta destando preoccupazione in tutto il settore dei produttori da FER.
Ma ha destato ulteriore sconcerto la possibilità che tale meccanismo possa essere applicato anche ad un produttore di energia elettrica da impianto fotovoltaico, originariamente beneficiario di un provvedimento di concessione degli incentivi a valere sul IV Conto Energia, che sia successivamente annullato in autotutela dal GSE per violazione del divieto di cumulo con l’agevolazione fiscale nota come “Tremonti Ambiente” (di cui all’art. 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Come noto, l’art. 15-bis suddetto, inserito nel corpo del d.l. n. 4/2022 in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete, valido a decorrere dal 1° febbraio 2022 sino al 31 dicembre 2022. Dovendo esaminare la delicata questione cui si è fatto cenno, occorre anzitutto ricordare il campo di applicazione soggettivo della norma in questione:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
Il meccanismo si applica, dunque, non solo agli impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 20 kW) che beneficiano di un meccanismo di incentivazione a premi fissi, ma anche a quelli (sempre di potenza superiore a 20 kW) che non beneficiano di incentivi, a condizione, però, che questi siano entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. L’individuazione dei destinatari del meccanismo di riduzione consente di giungere alle prime conclusioni in merito al tema d’indagine.
Un impianto fotovoltaico in relazione al quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di concessione degli incentivi a valere sul IV Conto Energia è, all’evidenza, un impianto che non beneficia (più) di premi fissi; il che, dunque, lo esclude dal novero dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione della lettera a) su richiamata.
Tale circostanza, però, non esclude che tale impianto possa invece ricadere nel campo di applicazione della lettera b): in tale ambito sono infatti ricompresi gli impianti fotovoltaici che non accedono a meccanismi di incentivazione.
A tali impianti, però, il meccanismo di compensazione si applica nella misura in cui questi siano entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
Con riferimento ai benefici concessi a valere sul IV Conto Energia (Decreto Ministeriale del 5 novembre 2011), questi erano riconosciuti agli impianti fotovoltaici che fossero entrati in esercizio “in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016” (art. 1, co. 2), e dunque in data comunque successiva al 1° gennaio 2010. Tale rilievo esclude che impianti di tal specie possano essere annoverati nell’ambito di cui alla lettera b) su richiamata.
In base alle osservazioni che precedono, dunque, il meccanismo di riduzione degli extra-profitti di cui all’art. 15-bis non potrà essere applicato ad un produttore di energia elettrica da fonte solare originariamente beneficiario di un provvedimento di concessione degli incentivi a valere sul IV Conto Energia, successivamente annullato in autotutela dal GSE per violazione del divieto di cumulo con la “Tremonti Ambiente”.
Le conclusioni che precedono si fondano sull’assunto che i provvedimenti con cui il GSE, agendo in autotutela, ha disposto la restituzione degli incentivi concessi a valere sul IV Conto Energia per presunta violazione del divieto di cumulo con l’agevolazione fiscale della Tremonti Ambiente, non siano annullati in sede giurisdizionale.
Come noto, numerosi operatori hanno impugnato dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti del GSE, contestandone sotto svariati profili la legittimità. Qualora il giudice amministrativo accogliesse i ricorsi proposti, e per l’effetto disponesse l’annullamento dei provvedimenti adottati dal GSE nei confronti degli operatori che hanno usufruito del duplice beneficio, questi sarebbero, a pieno titolo, soggetti beneficiari di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia.
Per tale ragione, essi sarebbero allora annoverabili nel campo di applicazione di cui alla lettera a) sopra richiamata, con conseguente applicazione nei loro confronti del meccanismo di compensazione degli extra-profitti di cui all’art. 15- bis. Ciò ovviamente non preclude agli operatori interessati di impugnare, sempre dinanzi al giudice amministrativo, il provvedimento del GSE che disponesse nei loro confronti l’applicazione del suddetto meccanismo, ove ritenuto illegittimamente penalizzante.
A cura di Giannalberto Mazzei e Cesare Fossati – Watson, Farley & Williams
Tratto dalla rivista Aceper Green Company Magazine (volume 7) – vedi anche tutti i numeri della rivista.